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  • 30 dic 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

L'Importanza dell'Educazione Finanziaria

Cari amici e lettori del mio blog immobiliare, oggi voglio condividere con voi un argomento che va ben oltre le case e le proprietà. Parleremo dell'importanza dell'educazione finanziaria, un elemento fondamentale per il successo nella vita e, naturalmente, nel mondo degli investimenti immobiliari.

Quando parliamo di educazione finanziaria, non stiamo solo trattando numeri e bilanci, ma stiamo aprendo le porte a un mondo di opportunità e stabilità finanziaria. È come avere una mappa dettagliata per navigare nelle acque spesso incerte delle finanze personali.



EDUCAZIONE FINANZIARIA
EDUCAZIONE FINANZIARIA


Cos'è l'educazione finanziaria?

L'educazione finanziaria non riguarda solo il sapere come fare un bilancio o risparmiare qualche soldo. È molto di più. Significa comprendere i principi fondamentali dell'economia e acquisire le abilità pratiche per prendere decisioni finanziarie informate. Questo include la gestione del denaro, il risparmio, gli investimenti, il debito e la pianificazione della pensione.


Perché è così importante?

L'educazione finanziaria è come avere una bussola che ci guida attraverso le scelte finanziarie della vita. Ci aiuta a evitare scelte impulsiva che potrebbero portare a guai finanziari. Ci insegna a riconoscere le trappole comuni che potrebbero farci inciampare.

Pensate ad esempio a un budget familiare. Sapere come pianificarlo e rispettarlo è un aspetto essenziale per evitare il sovraindebitamento e per garantire una vita finanziaria più stabile.


Gestione del debito e investimento

Due elementi chiave dell'educazione finanziaria sono la gestione del debito e l'investimento.

La gestione del debito ci insegna a usare il credito responsabilmente e a evitare di accumulare debiti eccessivi. Immaginate di dover scegliere tra un prestito a tasso fisso e uno variabile per la vostra casa. Oppure saper calcolare quanto lavoro occorre per ripianare un prestito.

L'investimento, d'altra parte, è una parte cruciale dell'educazione finanziaria. Imparare a investire in modo intelligente può aiutarci a creare ricchezza nel tempo. Pensate ad esempio a investire in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni per la pensione. Oppure a investire in immobili! E cosa usiamo spesso come leva per effettuare operazioni immobiliari? La leva bancaria (mutui) o la leva finanziaria (prestiti). Che sono debiti! Perciò saper gestire il debito è una capacità basilare anche per effettuare un investimento in leva senza rimanere scottati!


La sicurezza finanziaria e il benessere generale

L'educazione finanziaria contribuisce notevolmente alla sicurezza finanziaria e al benessere generale. Quando si è ben informati sulle questioni finanziarie, si è in grado di stabilire obiettivi finanziari realistici e creare piani finanziari mirati. Questo riduce lo stress finanziario e migliora la qualità della vita.


Conclusioni

In conclusione, l'educazione finanziaria è uno strumento potente che tutti dovremmo avere nel nostro kit di sopravvivenza finanziaria. Investire tempo nell'apprendimento di concetti finanziari fondamentali è un investimento in noi stessi e nel nostro futuro finanziario.

Pensateci come a un viaggio. La conoscenza finanziaria è la vostra bussola, e il successo finanziario è la vostra destinazione. Quindi, cari lettori, vi invito a iniziare il vostro viaggio di educazione finanziaria. Ci sono risorse infinite disponibili, come corsi online, libri o consulenti finanziari, pronti ad aiutarvi a prendere il controllo delle vostre finanze e a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Investire nella vostra educazione finanziaria è il primo passo verso una vita finanziariamente sicura e appagante.

Continuate a seguire il mio blog per ulteriori consigli e suggerimenti su come navigare con successo nel mondo delle finanze personali e degli investimenti immobiliari.


Buona giornata dal vostro affezionato

Gatto blogger immobiliare di quartiere!


 
 
 
  • 30 ott 2023
  • Tempo di lettura: 4 min

Il pignoramento è un atto che implica l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, che non intende saldare il proprio debito. Si tratta di una forma di esecuzione forzata che si attua a seguito di una sentenza. Ma cosa succede concretamente? E se il soggetto è nullatenente?


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Le questioni inerenti al recupero crediti negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, data la forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nei momenti di difficoltà è indispensabile potere usufruire di una certa liquidità per fare fronte alle spese ordinarie o straordinarie. Non riuscire a fare rientrare determinate somme di denaro risulta essere, quindi, un grosso problema. Ad ogni modo prima di procedere per vie legali è consigliabile tentare degli approcci più pacifici, cercando di aprire un dialogo con il soggetto inadempiente. Solo se non si ottengono risposte è utile procedere in tribunale. La sentenza di un giudice può stabilire la cosiddetta esecuzione forzata, obbligando il debitore a fare o non fare qualcosa. Nel caso del pignoramento il soggetto non può vendere, danneggiare o rendere indisponibili i beni in oggetto.


Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è un atto con il quale si procede con l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, a seguito della richiesta fatta del creditore presso il tribunale. L’art. 491 del codice di procedura civile, afferma infatti che:


"Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento"


In pratica avviene che il proprietario dei beni, ovvero il soggetto inadempiente, non può disfarsi dei beni pignorati, dato che essi devono essere messi all’asta, quindi venduti per ricavarne il denaro sufficiente a coprire il debito. In alcuni casi essi vengono anche espropriati in modo diretto, trasferendo la proprietà al creditore.

Tale procedura avviene ogni volta che un individuo non rispetta gli obblighi presi nei confronti di un altro, quindi non consegna la somma di denaro pattuita. Dopo vari solleciti e intimazioni è possibile procedere in modo forzato.

Ciò può verificarsi in seguito a:

  • una sentenza del giudice

  • un decreto ingiuntivo

  • in presenza di titoli come cambiali, assegni, o contratti di mutuo non pagati

Il pignoramento quindi ha lo scopo di sottrarre determinati beni al debitore, per poterli vendere attraverso un’asta giudiziaria, per consentire al creditore di recuperare la cifra di cui ha diritto.

Se dai beni vengono ricavati guadagni superiori, la parte eccedente viene restituita al soggetto inadempiente. Se invece sono inferiori, sarà necessario procedere con ulteriori pignoramenti.

In alcuni casi, comunque viene fatta la cosiddetta assegnazione diretta del bene pignorato, nel senso che, invece di indire un’asta, la proprietà dello stesso viene trasferita al creditore.


Come viene effettuato il pignoramento

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente si tratta di una azione richiesta dal creditore a un ufficiale giudiziario, per potere recuperare un credito.

In sostanza, dato che il debitore non ha provveduto ad effettuare il pagamento a seguito di svariati solleciti, inizialmente bonari e in seguito giudiziari, si procede con l’espropriazione dei beni pignorati. Ad ogni modo la proprietà rimane in capo al soggetto inadempiente finchè essi non vengono venduti all’asta, se la non vengono trasferiti direttamente al creditore.

A tal proposito il pignoramento dei crediti rappresenta una eccezione, dato che non è necessario effettuare alcuna vendita, ma è sufficiente versare la cifra al soggetto che ne ha il diritto.

Si tratta di un procedimento che avviene quando la parte soccombente di un processo civile non rispetta la sentenza, perciò è necessario agire diversamente.

Prima di procedere, al soggetto viene notificato un atto di precetto, ovvero una specie di ultimatum con il quale si comunica l’esecuzione forzata se entro un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni non avviene il pagamento. In altre parole viene inviato un ultimo avvertimento.


Tipologie di pignoramento

Fino ad ora abbiamo sottolineato che a seguito di una sentenza, di un decreto ingiuntivo o di titoli scaduti come assegni o cambiali, è possibile pignorare i beni dell’inadempiente, dietro richiesta del creditore.

Esistono, però, tre diverse forme di pignoramento a seconda del bene in oggetto:

  • mobiliare: tutto ciò che è presente nell’abitazione o nel luogo di lavoro dell’interessato, quindi mobili, elettrodomestici, tv, computer, etc. Può essere anche un’auto o una moto. Si in seguito all’atto di precetto, senza la necessità di notificare altri documenti. In pratica succede che l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del soggetto per mettere sotto custodia i beni che dovranno essere venduti all’asta.

  • immobiliare: generalmente in questi casi l’immobile viene ipotecato, e inizia una procedura complessa che prevede un ribassi del valore anche del 25%.

  • presso terzi: vengono pignorati i crediti che il soggetto inadempiente vanta nei confronti di terzi, ad esempio lo stipendio, la pensione, canoni di locazione, ecc. Dopo l’atto di precetto deve essere notificato anche l’atto di pignoramento.

Le conseguenze

Le procedure per il recupero crediti oggi sono molto frequenti, tanto che la richiesta di avvocati civilisti competenti in questo campo è sempre maggiore. Un legale può essere d’aiuto anche un fase iniziale “stragiudiziaria”, quando si tenta la via pacifica inviando delle lettere di diffida all’inadempiente. Risulta ovvio, infatti, che una comunicazione inviata da uno studio legale ha un peso diverso rispetto a una lettera di un privato.

Ad ogni modo se tutto ciò non ha gli esiti sperati è necessario procedere con modalità giudiziali. Ciò significa che un giudice può emettere un decreto ingiuntivo o si può instaurare una causa civile.

L’esecuzione forzata, quindi anche il pignoramento vengono effettuati quando il debitore non rispetta quanto stabilito dalla sentenza.


Gli effetti principali sono:

  • interruzione della prescrizione, che decorre a partire dalla notifica dell’atto di precetto, ovvero dell’ultimo avvertimento prima di procedere

  • vincolo giuridico sui beni pignorati, quindi il debitore non può sottrarli alla loro funzione, cioè il soddisfacimento del credito.

Detto ciò risultano essere inefficaci le seguenti azioni:

  • atti di vendita di beni mobili o immobili non sono considerati validi, se i beni in oggetti sono pignorati

  • cessione di crediti effettuate successivamente al pignoramento.

Se il soggetto inadempiente, però, risulta essere totalmente nullatenente, il creditore non ha alcuna possibilità di agire e quindi di recuperare la cifra che gli spetta.

Dato che si considerano pignorati sia i beni presenti che quelli futuri, l’unica possibilità è quella di attendere che il soggetto faccia rientrare qualcosa nel suo patrimonio.

Va ricordato, inoltre, che il denaro potrà essere eventualmente chiesto agli eredi.


Fonte: Avvocato360 - "pignoramento, cosa significa e quando viene effettuato"


 
 
 
  • 23 apr 2023
  • Tempo di lettura: 8 min

Le categorie catastali non sono altro che degli strumenti di classificazione dei fabbricati, utilizzati in Italia da parte del catasto. La loro funzione è quindi di classificare i beni immobili a seconda della loro destinazione d’uso.

Le categorie catastali, che si suddividono in sei gruppi omogenei per destinazione d'uso (A, B, C, D, E, F), vengono assegnate alle unità immobiliari al fine di poter attribuire la rendita catastale.


La rendita catastale è il valore attribuito dall’Agenzia delle Entrate, con finalità fiscali, a tutti gli immobili in grado di produrre o generare reddito. Si può calcolare moltiplicando la consistenza dell'immobile individuata in base alla città in oggetto, alla zona censuaria, alla categoria catastale e alla classe catastale (tariffa d’estimo unitaria) per i vani dell'immobile e per un fattore di moltiplicazione specifico per categoria catastale. 

Se hai i dati necessari prova tu stesso a calcolarla qui: https://www.tariffecatastali.it/Default.aspx

La rendita catastale già assegnata si può ottenere anche facendo richiesta della visura catastale.

Conoscere la rendita catastale della casa è utile ad entrambe le parti (proprietario ed acquirente), in quanto, con questo documento, si possono calcolare in anticipo le spese da sostenere per un immobile.


Dalla rendita catastale possiamo arrivare a calcolare il valore catastale con la seguente formula:

valore catastale = rendita catastale (rivalutata del 5%) x coefficiente catastale relativo all’immobile

  • La rendita catastale è un valore fiscale che viene attribuito ai beni immobili in grado di produrre o generare un reddito autonomo;

  • I coefficienti catastali da moltiplicare alla rendita catastale sono nove e sono stabiliti dalla legge per ciascuna categoria catastale.

Di seguito una tabella riassuntiva dove troverete i moltiplicatori utilizzabili senza la necessità di calcolare la rivalutazione della rendita del 5%  in quanto già compresa nel valore:

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Classificazione catastale degli immobili semplificata

Prima di fare un elenco completo delle categorie con descrizione, presentiamo una prima classificazione catastale per gruppi, così da semplificare l’argomento e rendere più agevole la lettura del capitolo successivo:

  • Immobili a destinazione ordinaria: Gruppi A, B, C

  • Immobili a destinazione speciale: Gruppo D

  • Immobili a destinazione particolare: Gruppo E

  • Entità urbane: Gruppo F


Entrando maggiormente nello specifico, ecco una breve descrizione degli immobili di ciascun gruppo:

  • Gruppo A: funzioni residenziali e uffici

  • Gruppo B: funzioni pubbliche

  • Gruppo C: funzioni commerciali e pertinenze (attività commerciali o artigianali che appartengono a privati)

  • Gruppo D: funzioni industriali e commerciali speciali (stabilimenti industriali, alberghi, cinema, teatri)

  • Gruppo E: funzioni di interesse collettivo (aeroporti, porti, stazioni autobus, stazioni ferroviarie, edicole, chiese)

  • Gruppo F: beni comuni non censibili (lastrici solari, fabbricati non abitabili o agibili)


Dunque, fin da ora, possiamo trarre importanti conclusioni. Ad esempio, ogni categoria catastale che inizia con la lettera C è associata a un’attività commerciale (o artigianale) di un privato.

Invece, le classi che cominciano con la lettera B sono ascrivibili alle unità immobiliari destinate ad alloggi collettivi, tra cui uffici pubblici, ospedali e scuole.

E ancora, le categorie riportanti la lettera F configurano un immobile non ancora costruito o definito, oppure un edificio che a causa di un avanzato stato di degrado non dispone dell’abitabilità.


Quali sono le categorie catastali? Elenco completo

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A seguire l’elenco completo delle classi catastali degli immobili con descrizione. Per rendere la lettura più agevole, abbiamo suddiviso questo capitolo attraverso i sei gruppi individuati in precedenza.

Gruppo A

  • A/1: abitazioni di tipo signorile. Gli immobili che appartengono alla categoria catastale A/1 si distinguono rispetto alle abitazioni residenziali per la loro ubicazione in zone di pregio, oltre a un elevato grado di rifiniture

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/2: abitazioni di tipo civile. Sono gli immobili di tipo residenziale, dove abita la stragrande maggioranza della popolazione

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/3: abitazioni di tipo economico. Unità abitative costruite con materiali e rifiniture a basso costo. Esse presentano una rendita catastale minore, oltre a un prezzo d’acquisto inferiore rispetto alle abitazioni che rientrano nella classe A/2

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/4: abitazioni di tipo popolare. Livello ancora più basso rispetto agli immobili di tipo economico, sia a livello di rifiniture che di caratteristiche costruttive. Oggi non vengono più realizzate

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/5: abitazioni di tipo ultrapopolare. Il catasto riporta la definizione di “realtà edilizie al di fuori degli standard minimi indispensabili”. Attraverso la nota del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1994 (C1/1022/94), le classi A/5 e A/6 sono state annullate

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/6: abitazioni di tipo rurale. Immobili a servizio di attività agricole (soppressa dal decreto del Ministero delle Finanze insieme alla classe A/5)

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/7: abitazioni in villini. Fabbricati corrispondenti alle abitazioni di tipo civile ma con l’aggiunta di aree esterne ad uso esclusivo

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/8: abitazioni in ville. Immobili con rifiniture e caratteristiche costruttive superiori all’ordinario, una superficie delle aree principali molto ampia e presenza di parco e/o giardino

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici. Tali edifici si caratterizzano per una ripartizione dei volumi e degli spazi interni diversa da tutti gli altri immobili classificati nel catasto

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • A/10: studi e uffici privati. Unità abitative destinate ad attività professionali. Tra queste rientrano le agenzie assicurative, i laboratori per analisi e quelli utilizzati dagli odontotecnici

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • A/11: alloggi e abitazioni tipiche dei luoghi. L’esempio classico di immobili classificati con la categoria A/11 è rappresentato dalla baita ad alta quota, ma si annoverano anche i trulli e gli stessi rifugi di montagna

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168


Gruppo B

  • B/1: collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme. Nella categoria catastale B/1 rientrano tutte quelle strutture senza fine di lucro adibite all’assistenza per anziani (ospizi), all’educazione dei minori (collegi, orfanotrofi), alla preparazione spirituale dei giovani seminaristi (seminari), all’ospitalità della comunità di un ordine mendicante (conventi), all’alloggio e all’attività delle forze armate (caserme)

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/2: ospedali e case di cura senza fine di lucro. Sono strutture di ricovero e cura pubbliche, dunque senza fine di lucro

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/3: riformatori e prigioni. La classe catastale B/3 include gli istituti penitenziari per adulti e minorenni

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/4: uffici pubblici. Per uffici pubblici si intendono le sedi INPS, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli uffici territoriali della Camera di Commercio

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/5: laboratori scientifici e scuole. Sono immobili realizzati per ospitare attività quali ricerca scientifica e istruzione.

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/6: accademie, gallerie, musei, pinacoteche, biblioteche (a patto che non siano all’interno di palazzi di pregio e castelli appartenenti alla categoria A/9). Rientrano nella categoria catastale B/6 tutte le sedi culturali appena citate senza finalità di lucro

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/7: oratori e cappelle non destinate all’esercizio pubblico del culto. Edifici costruiti per esercitare la religione (non in pubblico)

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente

  • B/8: magazzini sotterranei per depositi di derrate. Tutti i magazzini disposti a un livello inferiore rispetto al piano terra la cui funzione è quella di raccogliere le scorte

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Esente


Gruppo C

  • C/1: locali commerciali. Gli immobili identificati dalla categoria catastale C/1 si occupano della vendita di prodotti, come ad esempio botteghe e negozi

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 57,75

  • C/2: locali di deposito e magazzini. Strutture impiegate come locali di sgombero, deposito di merci e sottotetti

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • C/3: laboratori per arti e mestieri. A differenza dei locali commerciali, gli edifici della classe catastale C/3 non sono destinati alla vendita dei prodotti, ma alla loro creazione o trasformazione da parte degli artigiani

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • C/4: locali e fabbricati per esercizi sportivi senza fine di lucro. Tutti gli impianti privati in cui ci si allena o in cui va in scena un evento sportivo

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • C/5: stabilimenti di acque curative e balneari senza fine di lucro. Così come la categoria C/4, si tratta di strutture private

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • C/6: autorimesse, rimesse, scuderie e stalle senza fine di lucro. Strutture quali garage, posti macchina o box auto, ma anche scuderie e stalle

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

  • C/7: tettoie aperte o chiuse. Qualsiasi struttura associata a gazebo o tettoia

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168


Gruppo D

  • D/1: Opifici. Gli opifici sono le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata e trasformata in prodotto

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/2: alberghi con fine di lucro. Alberghi, hotel e le altre strutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/3: sale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro. Gli impianti in cui uno o più artisti si esibiscono davanti a un pubblico pagante

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/4: ospedali e case di cura con fine di lucro. Strutture di ricovero e cura private, dove la prestazione medica viene offerta dietro pagamento

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/5: istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro. La categoria catastale D/5 identifica banche e assicurazioni private

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/6: locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro. Stadi, palazzetti dello sport, piscine e tutti gli impianti sportivi dove il pubblico ha accesso pagando un biglietto

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/7: fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Strutture realizzate appositamente per adempiere a un’attività specifica, come ad esempio le stazioni di rifornimento

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/8: fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Nella classe D/8 rientrano i centri commerciali

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/9: edifici sospesi o galleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio. Edifici, costruzioni che non dispongono di un loro suolo

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84

  • D/10: fabbricati rurali. In questa categoria rientrano la totalità dei vecchi fabbricati fuori dall’area urbana

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84


Gruppo E

  • E/1: stazioni per servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto. Alla classe catastale E/1 appartengono aeroporti, porti e stazioni ferroviarie

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/2: ponti comunali e provinciali a pedaggio. Tutti i ponti pubblici per il cui passaggio è richiesto a ogni automobilista il pagamento di una tariffa fissa

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/3: fabbricati e costruzioni per esigenze pubbliche speciali. Rientrano nella categoria strutture come chioschi ed edicole che vendono giornali

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/4: recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali. Sono inclusi i recinti che delimitano un’area dove si svolge, ad esempio, il mercato

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/5: fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. Tali fabbricati sono esenti in maniera permanente dal pagamento dell’IMU, come tutte le altre strutture presenti nel Gruppo E

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/6: torri, semafori e fari per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale. Anche per le strutture della categoria catastale E/6 vale lo stesso discorso, esenzione permanente dal pagamento dell’IMU

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/7: fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. Nella classe catastale E/7 figurano gli edifici religiosi come cattedrali e chiese, al cui interno si celebrano le messe e le altre funzioni religiose

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/8: costruzioni e fabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia. Strutture per cui vale l’esenzione dall’imposta municipale unica

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente

  • E/9: edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: esente


Gruppo F

  • F/1: aree urbane. Rientrano nella categoria catastale F/1 tutte le aree situate al piano terra di fabbricati accatastati all’urbano

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario

  • F/2: unità collabenti. Strutture inutilizzabili, per cui non è concessa l’agibilità

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario

  • F/3: unità in corso di costruzione. Immobili che non sono stati terminati.

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario

  • F/4: unità in corso di definizione. Rispetto agli edifici della classe catastale F/3 la differenza è sottile ma importante. In questa categoria figurano gli immobili per cui non è stata stabilita né la destinazione d’uso né la consistenza

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario

  • F/5: lastrici solari. I lastrici solari sono, ad esempio, le terrazze o le aree libere collocate sopra immobili e rientrano tra le parti comuni di un condominio

Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: Stima del valore attribuita dal proprietario

  • F/6: fabbricato in attesa di dichiarazione. Un qualsiasi fabbricato per cui non è ancora stata presentata la domanda di accatastamento

Circolare 1/2009 Agenzia del Territorio

  • F/7: infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. La categoria catastale F/7 identifica tutte quelle strutture realizzate dalle aziende di telecomunicazione per le reti pubbliche (vedi banda larga)

Circolare n.18/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate



 
 
 

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