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  • 30 ott 2023
  • Tempo di lettura: 4 min

Il pignoramento è un atto che implica l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, che non intende saldare il proprio debito. Si tratta di una forma di esecuzione forzata che si attua a seguito di una sentenza. Ma cosa succede concretamente? E se il soggetto è nullatenente?


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Le questioni inerenti al recupero crediti negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, data la forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Nei momenti di difficoltà è indispensabile potere usufruire di una certa liquidità per fare fronte alle spese ordinarie o straordinarie. Non riuscire a fare rientrare determinate somme di denaro risulta essere, quindi, un grosso problema. Ad ogni modo prima di procedere per vie legali è consigliabile tentare degli approcci più pacifici, cercando di aprire un dialogo con il soggetto inadempiente. Solo se non si ottengono risposte è utile procedere in tribunale. La sentenza di un giudice può stabilire la cosiddetta esecuzione forzata, obbligando il debitore a fare o non fare qualcosa. Nel caso del pignoramento il soggetto non può vendere, danneggiare o rendere indisponibili i beni in oggetto.


Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è un atto con il quale si procede con l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, a seguito della richiesta fatta del creditore presso il tribunale. L’art. 491 del codice di procedura civile, afferma infatti che:


"Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento"


In pratica avviene che il proprietario dei beni, ovvero il soggetto inadempiente, non può disfarsi dei beni pignorati, dato che essi devono essere messi all’asta, quindi venduti per ricavarne il denaro sufficiente a coprire il debito. In alcuni casi essi vengono anche espropriati in modo diretto, trasferendo la proprietà al creditore.

Tale procedura avviene ogni volta che un individuo non rispetta gli obblighi presi nei confronti di un altro, quindi non consegna la somma di denaro pattuita. Dopo vari solleciti e intimazioni è possibile procedere in modo forzato.

Ciò può verificarsi in seguito a:

  • una sentenza del giudice

  • un decreto ingiuntivo

  • in presenza di titoli come cambiali, assegni, o contratti di mutuo non pagati

Il pignoramento quindi ha lo scopo di sottrarre determinati beni al debitore, per poterli vendere attraverso un’asta giudiziaria, per consentire al creditore di recuperare la cifra di cui ha diritto.

Se dai beni vengono ricavati guadagni superiori, la parte eccedente viene restituita al soggetto inadempiente. Se invece sono inferiori, sarà necessario procedere con ulteriori pignoramenti.

In alcuni casi, comunque viene fatta la cosiddetta assegnazione diretta del bene pignorato, nel senso che, invece di indire un’asta, la proprietà dello stesso viene trasferita al creditore.


Come viene effettuato il pignoramento

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente si tratta di una azione richiesta dal creditore a un ufficiale giudiziario, per potere recuperare un credito.

In sostanza, dato che il debitore non ha provveduto ad effettuare il pagamento a seguito di svariati solleciti, inizialmente bonari e in seguito giudiziari, si procede con l’espropriazione dei beni pignorati. Ad ogni modo la proprietà rimane in capo al soggetto inadempiente finchè essi non vengono venduti all’asta, se la non vengono trasferiti direttamente al creditore.

A tal proposito il pignoramento dei crediti rappresenta una eccezione, dato che non è necessario effettuare alcuna vendita, ma è sufficiente versare la cifra al soggetto che ne ha il diritto.

Si tratta di un procedimento che avviene quando la parte soccombente di un processo civile non rispetta la sentenza, perciò è necessario agire diversamente.

Prima di procedere, al soggetto viene notificato un atto di precetto, ovvero una specie di ultimatum con il quale si comunica l’esecuzione forzata se entro un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni non avviene il pagamento. In altre parole viene inviato un ultimo avvertimento.


Tipologie di pignoramento

Fino ad ora abbiamo sottolineato che a seguito di una sentenza, di un decreto ingiuntivo o di titoli scaduti come assegni o cambiali, è possibile pignorare i beni dell’inadempiente, dietro richiesta del creditore.

Esistono, però, tre diverse forme di pignoramento a seconda del bene in oggetto:

  • mobiliare: tutto ciò che è presente nell’abitazione o nel luogo di lavoro dell’interessato, quindi mobili, elettrodomestici, tv, computer, etc. Può essere anche un’auto o una moto. Si in seguito all’atto di precetto, senza la necessità di notificare altri documenti. In pratica succede che l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del soggetto per mettere sotto custodia i beni che dovranno essere venduti all’asta.

  • immobiliare: generalmente in questi casi l’immobile viene ipotecato, e inizia una procedura complessa che prevede un ribassi del valore anche del 25%.

  • presso terzi: vengono pignorati i crediti che il soggetto inadempiente vanta nei confronti di terzi, ad esempio lo stipendio, la pensione, canoni di locazione, ecc. Dopo l’atto di precetto deve essere notificato anche l’atto di pignoramento.

Le conseguenze

Le procedure per il recupero crediti oggi sono molto frequenti, tanto che la richiesta di avvocati civilisti competenti in questo campo è sempre maggiore. Un legale può essere d’aiuto anche un fase iniziale “stragiudiziaria”, quando si tenta la via pacifica inviando delle lettere di diffida all’inadempiente. Risulta ovvio, infatti, che una comunicazione inviata da uno studio legale ha un peso diverso rispetto a una lettera di un privato.

Ad ogni modo se tutto ciò non ha gli esiti sperati è necessario procedere con modalità giudiziali. Ciò significa che un giudice può emettere un decreto ingiuntivo o si può instaurare una causa civile.

L’esecuzione forzata, quindi anche il pignoramento vengono effettuati quando il debitore non rispetta quanto stabilito dalla sentenza.


Gli effetti principali sono:

  • interruzione della prescrizione, che decorre a partire dalla notifica dell’atto di precetto, ovvero dell’ultimo avvertimento prima di procedere

  • vincolo giuridico sui beni pignorati, quindi il debitore non può sottrarli alla loro funzione, cioè il soddisfacimento del credito.

Detto ciò risultano essere inefficaci le seguenti azioni:

  • atti di vendita di beni mobili o immobili non sono considerati validi, se i beni in oggetti sono pignorati

  • cessione di crediti effettuate successivamente al pignoramento.

Se il soggetto inadempiente, però, risulta essere totalmente nullatenente, il creditore non ha alcuna possibilità di agire e quindi di recuperare la cifra che gli spetta.

Dato che si considerano pignorati sia i beni presenti che quelli futuri, l’unica possibilità è quella di attendere che il soggetto faccia rientrare qualcosa nel suo patrimonio.

Va ricordato, inoltre, che il denaro potrà essere eventualmente chiesto agli eredi.


Fonte: Avvocato360 - "pignoramento, cosa significa e quando viene effettuato"


 
 
 
  • 9 ott 2023
  • Tempo di lettura: 6 min

Crediti NPL: definizione e significato

Nell’ambito del sistema bancario nazionale ed internazionale si sente spesso parlare di crediti NPL, ovvero di crediti deteriorati, una problematica che affligge le banche ma che ha ripercussioni su tutta l’economia nazionale. In realtà sarebbe più corretto dire che l’elevato stock di NPL identifica una situazione economica avversa, che ha origine nel periodo di recessione iniziato nel 2008. La scarsa liquidità del mercato secondario e l’inefficienza dei processi giudiziari per ciò che concerne le tempistiche per il recupero dei crediti hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Oggi il management di portafogli di esposizioni problematiche è una professione vera e propria, svolta da profili esperti in diritto bancario e in possesso di specializzazioni relative al mercato dei crediti deteriorati.

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NPL – Crediti non performing: definizione e caratteristiche Prima di addentrarci nell’ambito dei Non Performing Loans, dei crediti deteriorati netti, delle deifinizioni e delle relative caratteristiche è necessario fare un piccolo passo indietro in quella che identifica la macrocategoria in cui si inseriscono gli NPL. La macro-categoria in questione viene indicata con un altro acronimo, NPE, che identifica i Non Performing Exposures. Si tratta delle esposizioni creditizie deteriorate, per le quali la Banca d’Italia, nel 2008, ha stabilito la seguente classificazione:

  • Esposizioni scadute (PD – Past Due)

  • Inadempienze probabili (UTP – Unlikely To Pay)

  • Sofferenze (NPL – Non Performing Loans)

Analizziamole brevemente nel dettaglio.

Nella categoria Past Due (esposizioni scadute e/o sconfinanti) rientrano le esposizioni per cassa, diverse dalle sofferenze, e le inadempienze che alla data della segnalazione risultano scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Nella categoria Unlikely To Pay (inadempienze probabili) rientrano le esposizioni per le quali, secondo il giudizio della banca, è improbabile l’adempimento integrale delle obbligazioni creditizie da parte del debitore senza il ricorso a particolari azioni. Passiamo quindi all’argomento oggetto di approfondimento di questo post: gli npl, al significato e alle caratteristiche.

NPL cosa sono nello specifico? In parole semplici potremmo dire che si tratta di crediti, vantati dalle banche, che i debitori non sono più in grado di pagare. Nel linguaggio bancario vengono chiamati anche prestiti non performanti, ovvero crediti deteriorati o crediti inesigibili; includono mutui, finanziamenti e prestiti per i quali la riscossione è incerta, sia in termini di rispetto della scadenza e sia rispetto alla somma. Il non adempimento può riguardare il capitale oppure gli interessi; o anche entrambi. Si tratta quindi di esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza (o condizioni equiparabili). I crediti deteriorati limitano la capacità delle banche di erogare nuovi prestiti, per cui comportano ripercussioni negative sulla redditività e la solidità dell’ente creditizio stesso. Tali ripercussioni si riversano anche su altri settori dell’economia del Paese, ostacolando lo sviluppo e l’occupazione.

Le origini dei Non Performing Credit e la situazione degli NPL in Italia Dopo aver parlato in generale dei crediti NPL, della definizione e di quelle che sono le peculiarità cerchiamo di capire l’origine delle ‘Sofferenze’. I crediti non performing vengono determinati dalla difficoltà economica di persone e imprese, le quali si ritrovano in condizioni finanziarie tali per le quali non sono più in grado di assolvere gli obblighi relativi ai prestiti ricevuti. Come accenato in precedenza, gli NPL rappresentano un problema per la banca, per la sua stessa solidità. Allo stesso tempo un elevato numero di crediti deteriorati può rappresentare una minaccia seria per l’economia dell’intero Paese. L’ente creditizio è sottoposto ad una serie di vincoli che fanno riferimento al bilancio, alla redditività e al capitale; vincoli che la banca rischia di non rispettare proprio a causa dei non performing loans. Cerchiamo di comprendere meglio il discorso attraverso qualche dato numerico. Per rendere un’idea della situazione, nel 2017 in Italia l’ammontare dei crediti deteriorati era pari a 297 miliardi, ovvero il 37% del totale europeo.


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I dati forniti dalla Banca d’Italia erano basati sulla seguente ripartizione:

  • 189 miliardi: sofferenze

  • 102 miliardi: inadempienze probabili

  • 6 miliardi: crediti scaduti

I numeri sopra riportati, per quanto possano identificare cifre enormi, mostrano un netto miglioramento, ovvero una diminuzione rispetto al picco del 2015 (circa 340 miliardi di euro). L’aumento progressivo dei crediti deteriorati è attribuita alla fase di recessione del secondo dopoguerra; una fase che a partire dalla fine del 2008 ha gravemente danneggiato l’economia italiana; una fase dalla quale il nostro Paese ancora non è riuscito ad uscirne completamente. Ad aggravare ulteriormente la situazione le pratiche npl, le lungaggini della giustizia e della burocrazia che determinano tempi altrettanto lunghi per il recupero dei crediti. Tra i fattori che hanno influito negativamente sul settore NPL anche il bid-ask spread, ovvero la differenza tra i prezzi di vendita dei crediti deteriorati, fissati dalle banche, e i prezzi ai quali gli operatori specializzati erano disposti ad acquistare quegli stessi crediti. C’è da dire che, alla luce di una situazione tutt’altro che semplice per gli npl delle banche, nel 2015 il governo ha attuato una serie di riforme finalizzate ad accorciare le tempistiche e a snellire le procedure relative ad alcune operazioni, quali adesempio le esecuzioni immobiliari e i fallimenti.

Utp: significato L’allarme sui crediti bancari è costantemente alto; secondo le stime l’impatto della recente pandemia Covid-19 incrementerà ulteriormente sia i crediti NPL che gli UTP, i quali determineranno pesanti ripercussioni sui bilanci delle banche. Nell’ambito di una situazione che, ormai già da qualche anno, può essere definita ‘critica’ emerge un dato significativo, ovvero l’aumento dei prestiti a rischio recupero. Non a caso, negli ultimi tempi l’attenzione delle banche si è spostata dagli npl agli utp, un fenomeno in crescita per il quale si rende necessario in questa sede un approfondimento. L’acronimo UTP sta per Unlikely To Pay (in italiano: improbabile che paghi), espressione che indica inadempienze probabili. Gli utp sono crediti bancari caratterizzati da un elevato livello di allerta, ovvero sono crediti a rischio deterioramento. In parole più semplici i crediti definiti Unlikely To Pay sono una sottocategoria degli NPE. Nello specifico una sottocategoria che comprende i crediti che hanno ancora qualche possibilità di essere recuperati. Sono le stesse banche, o l’ente creditizio che ha concesso il finanziamento, a stabilire che il debitore, pur non essendo dichiarato insolvente, incontrerà qualche difficoltà a rimborsare il prestito. Il rischio di un mancato rimborso del prestito si palesa inizialmente in una serie di ritardi nell’onorare le scadenze. Le banche hanno la possibilità di liberarsi da un eccessivo carico di crediti difficili, ed evitare che diventino ‘sofferenze’, cedendo alcuni di essi a terzi. Si procede quindi cedendo a investitori interessati sia i diritti e sia i rischi degli UTP. La cessione può rappresentare un vantaggio anche per il debitore, il quale ha la possibilità di rinegoziare il prestito e beneficiare eventualmente di nuove condizioni, possibilmente più favorevoli (ad esempio una scadenza più lunga per la restituzione del prestito). Dal momento che in molti casi casi la difficoltà è temporanea, il debitore, adeguatamente supportato, riesce a regolarizzare la sua situazione rispetto al rimborso del prestito. Attraverso una corretta gestione gli UTP hanno la possibilità di diventare ‘performing’. La gestione proattiva di tali crediti può trasformarsi in un vantaggio sia per le banche e sia per gli investitori. Ma può diventare un vantaggio anche per il rilancio del business delle aziende.

Differenza tra NPL e UTP Dopo aver approfondito i concetti di NPL e UTP è facile dedurre che la sostanziale differenza tra le due tipologie di crediti è identificabile nel rischio di insolvenza. Per quanto riguarda gli NPL, il debitore è dichiarato insolvente in modo permanente, il credito diventa inesigibile per cui viene determinata la cessazione del rapporto. Si tratta quindi di una sofferenza bancaria, che viene identificata nella posizione più grave per il debitore. Per quanto riguarda i crediti UTP, invece, l’insolvenza è solo potenziale per cui il debitore risulta ancora attivo. Trattandosi di due diverse tipologie di credito, ovvero di differenti livelli di insolvenza, anche la gestione deve essere differenziata. Nel caso di un NPL la banca ritiene di non poter più recuperare il credito per cui agirà di conseguenza. Ad esempio per un prestito ipotecario procede con il pignoramento dell’immobile; per altre tipologie di prestiti si rivale sulla garanzia fornita dal debitore. In altri casi ancora può decidere di cedere il credito a terzi. Nel caso degli UTP la difficoltà del debitore di far fronte al pagamento può essere solo temporanea per cui la situazione è considerata meno grave. Capita spesso alle aziende che in un dato momento si trovano a dover fronteggiare perdite di fatturato o crisi di liquidità; capita anche ai privati di ritrovarsi in difficoltà nei confronti delle scadenze di un mutuo ipotecario a causa, ad esempio, di un’improvvisa perdita della fonte di reddito (licenziamento). Anche nel caso degli UTP la banca può decidere per la cessione, che consiste nel cedere il credito a terzi, con una differenza rispetto agli NPL. Per gli UTP viene ceduto il contratto, ancora in essere, mentre per gli NPL viene ceduto il credito in quanto il contratto è stato già risolto. Concludendo, è possibile affermare che gli UTP sono meno rischiosi degli NPL.



Fonte: UNICUSANO - MASTER II LIVELLO IN DIRITTO BANCARIO – GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI – NPL/UTP

https://www.unicusano.it/blog/didattica/master/crediti-npl/

 
 
 

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